IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»; Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005; Ritenuto, pertanto, che per le dighe di Pasquasia (comune di Enna), Cuba (comune di Centuripe - Enna), Zerbino (comune di Molare - Alessandria) e La Spina (comune di Pralormo - Torino) sussistono i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere alla messa in sicurezza dei predetti invasi; Ravvisata, quindi, la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Vista la nota del Registro italiano dighe n. 388 del 20 gennaio 2005; Acquisita l'intesa delle regioni Piemonte e Sicilia; Su proposta del Registro italiano dighe; Dispone Art. 1. 1. Il direttore del settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Sicilia - Calabria e' nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (comune di Enna) e di Cuba (comune di Centuripe - Enna) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza delle predette dighe, anche tramite la eventuale dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purche' risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le medesime finalita' il Commissario delegato dispone per l'appalto e per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonche' per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione. 2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il Commissario delegato valutera', nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilita' di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1. 3. Il Commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione; ovvero qualora si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle residuali all'autorita' competente per l'asta fluviale. 4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge convertito n. 79/2004 secondo le modalita' previste dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. 5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza delle dighe di Pasquasia (comune di Enna) e di Cuba (comune di Centuripe - Enna) il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.